IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA PER L’ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO E LA CONDOTTA DELL’INTERMEDIARIO BANCARIO E FINANZIARIO
La valutazione del merito creditizio con esito positivo da parte del finanziatore – con la conseguente erogazione del finanziamento in favore del consumatore – può indurre nel debitore un ragionevole affidamento in merito alle possibilità di adempimento delle obbligazioni tale da escludere un’ipotesi di colpa grave.
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